Art. 6
Regimi di valutazione della conformità
In vigore dal 27 ott 2025
Regimi di valutazione della conformità
1. In ciascun regime di valutazione della conformità è identificato il titolare del regime.
2. Un regime di valutazione della conformità è conforme al regime di tipo 6 della norma EN ISO/IEC 17067:2013 e ai requisiti stabiliti al presente articolo.
3. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità includano almeno le norme, se del caso, di cui all’allegato II, indicando l’anno e il numero di versione di tali norme.
4. I titolari dei regimi garantiscono che, qualora sia applicabile un accreditamento con ambito flessibile, ciò sia indicato nel regime di valutazione della conformità.
5. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità stabiliscano processi e procedure riguardanti almeno quanto segue:
a)
la ricezione e la gestione dei reclami al titolare del regime in merito all’attuazione del regime di valutazione della conformità;
b)
le notifiche da parte dell’organismo di valutazione della conformità all’organismo di vigilanza designato conformemente all’articolo 46 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 riguardo al rilascio di certificati di conformità e a eventuali modifiche degli stessi;
c)
se del caso, il subappalto da parte dell’organismo di valutazione della conformità dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità;
d)
l’esecuzione delle attività di sorveglianza annuali sulla base dei requisiti applicabili di cui alla clausola 7.9 della norma ISO/IEC 17065:2012;
e)
la gestione e la notifica da parte del prestatore di servizi fiduciari qualificato all’organismo di valutazione della conformità e all’organismo di vigilanza competente di qualsiasi modifica che incida sulle attività dei prestatori di servizi fiduciari qualificati o sui servizi fiduciari qualificati da essi prestati;
f)
la verifica delle prove attestanti che l’organismo di valutazione della conformità:
—
possiede conoscenze e competenze sufficienti nell’applicazione di norme specifiche relative al servizio fiduciario qualificato fornito dal prestatore di servizi fiduciari qualificato di cui al paragrafo 3;
—
possiede esperienza professionale in materia di valutazione della conformità in almeno tre valutazioni dei prestatori di servizi fiduciari o tre valutazioni dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni; ed
—
è in grado di garantire la disponibilità di un gruppo composto da non meno di due persone qualificate in possesso delle competenze necessarie per effettuare tale valutazione della conformità.
6. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità impongano ai prestatori di servizi fiduciari qualificati di disporre di processi, procedure e istruzioni operative per notificare l’organismo di valutazione della conformità almeno un mese prima che i prestatori di servizi fiduciari qualificati attuino qualsiasi modifica significativa nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati certificati nell’ambito di tale regime e almeno tre mesi prima della loro intenzione di cessare la prestazione dei servizi o di parti di essi.
7. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità non consentano il rilascio di decisioni di certificazione positive, o di certificati di conformità, qualora la valutazione della conformità porti all’individuazione della non conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati valutati e del servizio fiduciario qualificato da essi prestato ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555.
8. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità definiscano la procedura per il rilascio di un certificato di conformità. Essi prescrivono, in particolare, che i prestatori di servizi fiduciari qualificati informino immediatamente l’organismo di vigilanza competente di qualsiasi modifica di un certificato di conformità. Essi richiedono inoltre che i prestatori di servizi fiduciari qualificati si astengano dal prestare i servizi fiduciari qualificati interessati o dal pubblicizzare qualsiasi riferimento a essi fino a quando l’organismo di vigilanza competente non ne abbia riconfermato la qualifica. Tale procedura è conforme ai requisiti stabiliti nella clausola 7.11 della norma ISO/IEC 17065:2012.
9. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità stabiliscano il processo di valutazione della conformità da eseguire per un numero sufficiente di persone/giorni e provvedono affinché siano assegnate risorse e tempo sufficienti per la valutazione della conformità, tenendo conto dell’ambito di applicazione e della complessità della valutazione.
10. I titolari dei regimi mettono a disposizione per lo scaricamento da parte del pubblico una sintesi del regime di valutazione della conformità. La sintesi contiene una descrizione dell’insieme delle norme e delle procedure seguite per la valutazione della conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555.
11. I titolari dei regimi provvedono affinché i propri regimi di valutazione della conformità impongano che sia eseguita ogni anno almeno una valutazione della conformità a fini di sorveglianza per ogni servizio fiduciario qualificato valutato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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