Art. 4
Riesame di un accreditamento esistente
In vigore dal 27 ott 2025
Riesame di un accreditamento esistente
1. Il titolare del regime attua procedure per monitorare eventuali modifiche delle norme di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, oppure di un regime di valutazione della conformità di cui è titolare e sulla base del quale un organismo di valutazione della conformità è stato accreditato a norma dell’.
2. Il titolare del regime notifica tempestivamente all’organismo nazionale di accreditamento le modifiche individuate a seguito delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Qualora non abbia applicato l’accreditamento con ambito flessibile a organismi di valutazione della conformità accreditati, l’organismo nazionale di accreditamento determina se le modifiche, individuate a seguito delle procedure di cui al paragrafo 1, siano tali da incidere in misura sostanziale sulla capacità degli organismi di valutazione della conformità accreditati di effettuare valutazioni della conformità secondo i regimi per i quali sono stati accreditati.
4. Qualora stabilisca, a norma del paragrafo 3, che le modifiche incidono sulla capacità degli organismi di valutazione della conformità di effettuare valutazioni della conformità, l’organismo nazionale di accreditamento chiede all’organismo di valutazione della conformità di adottare misure appropriate entro un termine ragionevole prescritto.
5. Se l’organismo di valutazione della conformità non è in grado o non intende adottare le misure di cui al paragrafo 4 entro il termine prescritto, l’organismo nazionale di accreditamento revoca o sospende immediatamente l’accreditamento.
6. Qualora stabilisca, a norma del paragrafo 3, che le modifiche non incidono sulla capacità degli organismi di valutazione della conformità di effettuare valutazioni della conformità, l’organismo nazionale di accreditamento può, se del caso, prorogare la validità ed estendere l’ambito di applicazione dell’accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità valutato.
7. Se del caso, l’organismo nazionale di accreditamento aggiorna tempestivamente il certificato di accreditamento per tenere conto dell’esito del riesame dell’accreditamento ai sensi del presente articolo.
8. L’organismo di valutazione della conformità che riceve una richiesta a norma del paragrafo 4 informa tempestivamente i prestatori di servizi fiduciari qualificati, che ha precedentemente valutato nell’ambito del pertinente regime di valutazione della conformità, di eventuali impatti che il riesame dell’accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità può avere su tali prestatori di servizi fiduciari qualificati, anche per quanto riguarda le future decisioni di certificazione adottate dall’organismo di valutazione della conformità nell’ambito di tale regime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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