Art. 3
Certificato di accreditamento rilasciato agli organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 27 ott 2025
Certificato di accreditamento rilasciato agli organismi di valutazione della conformità
1. Gli organismi nazionali di accreditamento provvedono affinché i certificati di accreditamento da essi rilasciati agli organismi di valutazione della conformità contengano almeno le seguenti informazioni:
a)
il codice di identità unico del certificato di accreditamento;
b)
la data di rilascio del certificato di accreditamento;
c)
il nome e il paese, quali figurano nei documenti ufficiali nazionali, dell’organismo nazionale di accreditamento che rilascia il certificato di accreditamento;
d)
il nome e, se del caso, il numero di registrazione, quali appaiono nei documenti ufficiali nazionali, dell’organismo di valutazione della conformità accreditato;
e)
l’ambito di applicazione dell’accreditamento, per quanto riguarda uno o più dei seguenti servizi fiduciari qualificati:
—
il rilascio di certificati qualificati di firme elettroniche;
—
il rilascio di certificati qualificati di sigilli elettronici;
—
il rilascio di certificati qualificati di autenticazione di siti web;
—
il servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate;
—
il servizio di convalida qualificato dei sigilli elettronici qualificati;
—
il servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate;
—
il servizio di conservazione qualificato dei sigilli elettronici qualificati;
—
la creazione di validazioni temporali elettroniche qualificate;
—
la prestazione di servizi elettronici di recapito certificato qualificati;
—
i servizi qualificati per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza;
—
i servizi qualificati per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza;
—
la fornitura di servizi di archiviazione elettronica qualificati;
—
il rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi;
—
la registrazione di dati elettronici in un registro elettronico qualificato.
f)
l’identificazione, compresa se del caso la versione specifica, del regime di valutazione della conformità per il quale l’organismo di valutazione della conformità è stato accreditato;
g)
l’indicazione dell’uso dell’accreditamento con ambito flessibile, se del caso;
h)
l’identificazione, se del caso, del documento che descrive il processo di progettazione e attuazione dell’accreditamento con ambito flessibile.
2. Gli organismi nazionali di accreditamento provvedono affinché la data di inizio e, se del caso, la data di fine dell’accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità per l’esecuzione della valutazione della conformità dei servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1, lettera e), comprese le date specifiche per ciascun servizio fiduciario qualificato, a seconda dei casi, facciano parte dei dettagli relativi all’accreditamento di cui all’articolo 20, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Gli organismi nazionali di accreditamento provvedono affinché qualsiasi modifica pertinente apportata in relazione alle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sia chiaramente riportata nel certificato di accreditamento.
4. Il certificato di accreditamento descrive chiaramente l’ambito di applicazione dell’accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità, a norma dell’, paragrafo 1.
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