Art. 5
Verifica della conformità da parte dell’autorità di rilascio dell’omologazione
In vigore dal 27 ott 2025
Verifica della conformità da parte dell’autorità di rilascio dell’omologazione
1. L’autorità di rilascio dell’omologazione raccoglie i dati di monitoraggio ottenuti dalle prove di cui all’allegato I, tabella 1, come descritto all’.
2. L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i dati di monitoraggio per stabilire se sono soddisfatti i requisiti di accuratezza OBFCM di cui all’allegato I, punto 4.
3. Se i requisiti di accuratezza OBFCM di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatti, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
se non è soddisfatto il requisito di accuratezza relativo al consumo di carburante o alla distanza percorsa di cui all’allegato I, tabella 8, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue e valuta una prova di verifica dell’accuratezza OBFCM conformemente all’allegato II;
b)
se non è soddisfatto il requisito di accuratezza relativo alla massa totale del veicolo di cui all’allegato I, tabella 9, l’autorità di rilascio dell’omologazione esegue e valuta una prova di verifica dell’accuratezza OBMM conformemente all’allegato III.
4. La prova di verifica dell’accuratezza OBFCM o OBMM è eseguita anche se l’autorità di rilascio dell’omologazione ha prove o motivi di ritenere che siano disattese le prescrizioni dell’, oppure su richiesta della Commissione.
5. L’autorità di rilascio dell’omologazione condivide i risultati delle prove di verifica dell’accuratezza OBFCM e OBMM con il costruttore e con la Commissione al più tardi dodici mesi dopo la raccolta dei dati di monitoraggio di cui al paragrafo 1.
6. Su richiesta della Commissione, l’autorità di rilascio dell’omologazione fornisce i risultati della valutazione dei dati di monitoraggio. Può ricevere anche la richiesta di fornire sistematicamente i risultati delle prove secondo una procedura specifica.
Storico versioni
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