Art. 4 · Dati di monitoraggio OBFCM

Art. 4

Dati di monitoraggio OBFCM

In vigore dal 27 ott 2025
Dati di monitoraggio OBFCM 1.   Le autorità di omologazione e i costruttori responsabili dell’esecuzione delle prove di monitoraggio di cui all’allegato I, tabella 1, raccolgono, durante le prove, i dati specificati nell’allegato I, punto 5.1, e l’autorità di omologazione li comunica all’autorità di rilascio dell’omologazione entro un mese. 2.   Le autorità di omologazione e i costruttori responsabili delle prove di cui al paragrafo 1 collaborano in modo efficiente ed efficace con l’autorità di rilascio dell’omologazione e utilizzano eventuali strumenti e piattaforme messi a disposizione dalla Commissione.
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