Art. 2 · Obblighi dei costruttori

Art. 2

Obblighi dei costruttori

In vigore dal 27 ott 2025
Obblighi dei costruttori 1.   I costruttori garantiscono che la progettazione e la funzionalità del dispositivo OBFCM siano conformi alle prescrizioni dell’ e presentano all’autorità di omologazione una dichiarazione firmata ai sensi dell’allegato I, punto 6.1, indicante la conformità alle prescrizioni dell’. 2.   In deroga al paragrafo 1, il costruttore può indicare nella dichiarazione firmata ai sensi dell’allegato I, punto 6.1, che il motore non rispetta la prescrizione relativa al monitoraggio della massa a bordo per determinare il parametro della massa totale del veicolo di cui all’allegato I. In questo caso, per i veicoli con le caratteristiche di cui all’allegato I, punto 2.1, è il costruttore responsabile delle omologazioni a norma degli del regolamento (UE) n. 582/2011 o del punto 2.3 del regolamento ONU n. 49 a conformarsi alla prescrizione relativa al monitoraggio della massa a bordo e presentare una dichiarazione di conformità firmata ai sensi dell’allegato I, punto 6.2.
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