Art. 2 · Politiche di gestione dei rischi

Art. 2

Politiche di gestione dei rischi

In vigore dal 27 ott 2025
Politiche di gestione dei rischi 1.   Le politiche di gestione dei rischi di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 individuano chiaramente i servizi fiduciari cui si applicano, sono specifiche per i servizi fiduciari interessati e sono approvate dall’organo di gestione del prestatore di servizi fiduciari non qualificato. 2.   Le politiche di gestione dei rischi comprendono almeno gli elementi seguenti: a) il livello complessivo di tolleranza per i rischi conformemente alla criticità e al livello richiesto di sicurezza dei servizi fiduciari, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici; b) i pertinenti criteri di rischio, comprendenti almeno la probabilità, l’impatto e il livello del rischio, tenendo conto dei dati sulle minacce informatiche e delle vulnerabilità; c) un approccio all’individuazione e alla documentazione dei rischi per la prestazione dei servizi fiduciari, che tenga conto dell’intero ambito di applicazione del sistema informativo utilizzato dal prestatore di servizi fiduciari non qualificato, compresi i rischi associati alle componenti del sistema, nonché a qualsiasi parte attiva o passiva coinvolta nell’attuazione del sistema o nella prestazione dei servizi fiduciari; d) un processo di valutazione dei rischi individuati sulla base dei criteri di rischio di cui alla lettera b); e) un processo di individuazione, definizione delle priorità e monitoraggio continuo dell’attuazione di misure di trattamento dei rischi idonee; f) un processo di monitoraggio continuo dell’attuazione delle politiche di gestione dei rischi. 3.   I prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliscono procedure adeguate e conservano i documenti per garantire l’attuazione dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. 4.   I prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliscono procedure adeguate e documentate atte a garantire il monitoraggio delle modifiche legislative e regolamentari dell’Unione e nazionali che possono incidere sulla prestazione di servizi fiduciari.
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