Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2025
Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (*1) s’intende per: a) “attrezzi mobili di fondo”, uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti da traino gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti a strascico per scampi (TBN), reti a strascico per gamberi (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche da natante (SV), draghe tirate da natanti (DRB), sciabiche da spiaggia (SB), draghe a mano usate a bordo di un natante (DRH) e draghe meccanizzate, comprese quelle aspiranti (HMD); b) “reti da imbrocco e reti da posta impiglianti”, uno dei seguenti attrezzi: reti da imbrocco (GN), reti da posta (fisse) a imbrocco (GNS), reti derivanti (GND), reti da posta circuitanti (GNC), tramagli (GTR) e reti incastellate (GTN); c) “zone 1”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato alla voce “zone 1”, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; d) “zone 2”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato alla voce “zone 2”, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; e) “zone 3”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato alla voce “zone 3”, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; f) “zona di controllo”, una zona circostante di 4 miglia nautiche istituita per avvertire le autorità competenti dell’avvicinamento di pescherecci a zone di restrizione classificate come “zone 2”. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).»;" 2) all’, è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   Nelle zone 3 è vietata la pesca con reti fisse senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione. Tale divieto si applica anche alla pesca ricreativa. Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2026. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.» ; 3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nelle zone 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (*2) relative al controllo delle zone di restrizione della pesca.»; (*2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj)" 4) all’articolo 4 bis è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente: «2 bis.   Tutti i pescherecci che operano nelle zone 3 sono dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di funzionamento di cui all’articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e provvedono a mantenerlo sempre in funzione. L’AIS può essere disattivato nelle circostanze eccezionali di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e conformemente alla procedura stabilita in tale articolo. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ricavati dall’AIS siano messi a disposizione delle loro autorità competenti responsabili del controllo della pesca a fini di controllo, compresi i controlli incrociati dei dati AIS con altri dati disponibili, conformemente all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.» (*3)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj)."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:57:oj#art-1