Art. 3
Verifica
In vigore dal 23 ott 2025
Verifica
1. L’organismo di controllo indipendente di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 conferma la veridicità della relazione presentata da un’impresa a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del medesimo regolamento e verifica, per quanto riguarda la documentazione e le dichiarazioni di conformità dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature:
a)
la coerenza delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le relazioni comunicate a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573;
b)
l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base dei registri dell’impresa riguardanti le operazioni interessate;
c)
se un importatore di prodotti o apparecchiature fa riferimento a un’autorizzazione o a una delega rilasciate rispettivamente a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni o deleghe raffrontando i dati del portale F-Gas di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573 con i documenti che attestano l’immissione dei prodotti o delle apparecchiature sul mercato;
d)
se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell’Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nei prodotti o nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione, l’esistenza di una dichiarazione da parte dell’impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), per le quantità corrispondenti;
e)
se sia i prodotti o le apparecchiature precaricati sia gli idrofluorocarburi ivi contenuti sono stati immessi sul mercato nell’Unione, esportati e poi reimportati nell’Unione, l’esistenza di una dichiarazione da parte dell’impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), per le quantità corrispondenti.
2. L’organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 1. Il documento deve contenere una dichiarazione sul livello di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni di conformità pertinenti e sulla veridicità della relazione presentata da un’impresa a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573.
L’organismo di controllo indipendente trasmette il documento di verifica alla Commissione tramite il portale F-Gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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