Art. 1
Dichiarazione di conformità
In vigore dal 23 ott 2025
Dichiarazione di conformità
1. Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi («prodotti o apparecchiature») redigono la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 utilizzando il modello che figura nell’allegato I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature.
2. Una dichiarazione di conformità può riferirsi a un’autorizzazione o alla delega di un’autorizzazione solo se queste sono state rilasciate rispettivamente a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573.
Storico versioni
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