Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 ott 2025
Disposizioni transitorie I certificati di completamento dell’addestramento di cui all’allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, del regolamento (UE) 2015/340, iniziato prima del 1o gennaio 2029, sono accettati ai fini del rilascio, del rinnovo o del ripristino delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni in conformità al regolamento (UE) 2015/340 quale modificato dal presente regolamento, a condizione che l’addestramento e la valutazione siano stati completati entro il 30 giugno 2029.
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