Art. 1
In vigore dal 23 ott 2025
Il regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
1)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Oltre alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139, si applicano anche le definizioni seguenti:»
b)
è inserito il seguente punto 2 bis):
«2 bis)
“modello di competenze adattato”, un gruppo di competenze con relativa descrizione e criteri di prestazione, adattato da un quadro delle competenze dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), che un’organizzazione utilizza per elaborare un addestramento e una valutazione basati sulle competenze per un determinato ruolo»;
c)
i punti 6) e 7) sono sostituiti dai seguenti:
«6)
“valutazione”, un processo volto a determinare se una persona soddisfa un livello richiesto di prestazione in determinate condizioni, raccogliendo prove da comportamenti osservabili»;
«7)
“abilitazione di valutatore”, l’autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica la competenza del titolare a valutare le capacità pratiche ai fini del rilascio della licenza, delle abilitazioni o delle specializzazioni e del loro rinnovo o ripristino»;
d)
il punto 7 ter) è sostituito dal seguente:
«
“relazione nazionale di conversione”, una relazione sulla base della quale un precedente addestramento militare di controllore del traffico aereo potrebbe ricevere il credito da parte dell’autorità competente alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo»;
e)
sono inseriti i seguenti punti da 7 quater) a 7 septies):
«7 quater)
“competenza”, una dimensione delle prestazioni umane utilizzata per prevedere in modo affidabile le prestazioni positive nello svolgimento di un lavoro, che si manifesta ed è osservata attraverso comportamenti che mobilitano le conoscenze, capacità e attitudini pertinenti all’esecuzione di attività o compiti in determinate condizioni;
7 quinquies)
“addestramento e valutazione basati sulle competenze”, un addestramento e una valutazione caratterizzati da un orientamento alle prestazioni, dall’importanza attribuita agli standard di prestazione e alla loro misurazione e dall’elaborazione di un addestramento e una valutazione conformi agli standard di prestazione specificati;
7 sexies)
“standard di competenza”, un livello di prestazione definito accettabile per dimostrare il conseguimento di una competenza specifica;
7 septies)
“condizioni”, qualsiasi elemento, nel contesto dell’addestramento e della valutazione basati sulle competenze (CBTA), che possa qualificare un ambiente specifico in cui saranno dimostrate le prestazioni»;
f)
è inserito il punto 14 ter) seguente:
«14 ter)
“comportamento osservabile”, un singolo comportamento correlato al ruolo che può essere osservato e può essere misurabile o meno»;
g)
il punto 15) è sostituito dal seguente:
«15)
“fase di addestramento in posizione operativa”, la fase dell’addestramento di unità operativa durante la quale le competenze legate al lavoro precedentemente acquisite vengono integrate nella pratica sotto la supervisione di un istruttore qualificato per l’addestramento in posizione operativa in una situazione di traffico reale»;
h)
il punto 18) è sostituito dal seguente:
«18)
“criteri di prestazione”, criteri consistenti in un comportamento osservabile, una o più condizioni e uno standard di competenza, utilizzati per valutare se i livelli di prestazione richiesti sono stati dimostrati per una competenza»;
i)
è inserito il punto 21 bis) seguente:
«21 bis)
“apprendimento a distanza”, situazioni di addestramento in cui istruttori e studenti sono fisicamente separati e interagiscono in modo sincrono o asincrono e in cui le informazioni sono generalmente trasmesse tramite mezzi tecnologici»;
j)
i punti 22) e 23) sono sostituiti dai seguenti:
«22)
“ripristino”, l’atto amministrativo adottato dopo che una specializzazione o un certificato sono scaduti, che ripristina le attribuzioni della specializzazione o del certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti;
23)
“rinnovo”, l’atto amministrativo adottato all’interno del periodo di validità di una specializzazione o di un certificato, che consente al titolare di continuare ad esercitare le attribuzioni di una specializzazione o di un certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti»;
k)
è aggiunto il punto 32) seguente:
«32)
“aula virtuale”, un ambiente virtuale adattato al processo di apprendimento a distanza e che non richiede un luogo fisico, in cui si svolge l’apprendimento sincrono»;
2)
all’articolo 6, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Ai fini dell’allegato III e del controllo dei requisiti dell’allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di traffico aereo, l’autorità competente è:»;
3)
l’allegato I (parte ATCO) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato II (parte ATCO.AR) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato III (parte ATCO.OR) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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