Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 ott 2025
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, attualmente classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese, registrati con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/141 alle aliquote definite all', paragrafo 2. Il dazio è applicabile a decorrere dal 19 marzo 2025.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2153:oj#art-3