Art. 77 · Scambio di informazioni con i paesi terzi

Art. 77

Scambio di informazioni con i paesi terzi

In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di informazioni con i paesi terzi 1.   Qualora riceva informazioni da un paese terzo o da un'ORGP che siano rilevanti per l'efficace attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento, uno Stato membro comunica tali informazioni, per il tramite dell'autorità unica di cui all' del presente regolamento agli altri Stati membri interessati, alla Commissione e, ove possibile, all'EFCA, nella misura in cui sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale ORGP. 2.   Le informazioni ricevute nell'ambito del presente capo possono essere comunicate a un paese terzo o a un'ORGP da uno Stato membro per il tramite dell'autorità unica ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese terzo o in conformità delle norme di tale ORGP. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa dell'Unione e della legislazione nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 3.   La Commissione o l'EFCA può, nell'ambito di APPS o di accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di ORGP o analoghe convezioni di cui l'Unione sia parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare le informazioni rilevanti in merito alle infrazioni delle norme della politica comune della pesca ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
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