Art. 76 · Coordinamento da parte della Commissione o dell'EFCA

Art. 76

Coordinamento da parte della Commissione o dell'EFCA

In vigore dal 17 ott 2025
Coordinamento da parte della Commissione o dell'EFCA 1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di operazioni che costituiscano, o sembrino costituire, infrazioni delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e che siano di particolare rilevanza a livello dell'Unione, esso comunica tempestivamente alla Commissione o all'EFCA qualsiasi informazione rilevante necessaria a stabilire i fatti. La Commissione o l'EFCA trasmettono tali informazioni agli altri Stati membri interessati. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che costituiscono un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, in particolare nel caso di infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, sono considerate rilevanti a livello dell'Unione, in particolare se: a) hanno o possono avere ramificazioni in due o più Stati membri; o b) lo Stato membro ritiene probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri. 3.   Qualora la Commissione o l'EFCA ritenga che le operazioni che costituiscono infrazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, siano state effettuate in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima a opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione o all'EFCA le risultanze di tali indagini.
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