Art. 74 · Richieste di notifica amministrativa

Art. 74

Richieste di notifica amministrativa

In vigore dal 17 ott 2025
Richieste di notifica amministrativa 1.   Su richiesta di uno Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato notifica alla persona fisica o giuridica indicata dallo Stato membro richiedente, conformemente alle norme nazionali in materia di notifica di strumenti e decisioni analoghi, qualsiasi atto e decisione inerenti al regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla relativa legislazione di esecuzione, emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e destinati a essere notificati nel territorio dello Stato membro interpellato. 2.   Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all' del presente regolamento. 3.   Le richieste di notifica e le relative risposte sono effettuate utilizzando i moduli standard di cui agli allegati IX e X.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-74