Art. 73
Termine di risposta alle richieste di informazioni
In vigore dal 17 ott 2025
Termine di risposta alle richieste di informazioni
1. Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all', paragrafo 1, nel più breve tempo possibile, e comunque entro quattro settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente, la Commissione o l'EFCA.
2. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'EFCA delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Storico versioni
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