Art. 71 · Richieste di informazioni

Art. 71

Richieste di informazioni

In vigore dal 17 ott 2025
Richieste di informazioni 1.   Su richiesta di uno Stato membro richiedente, della Commissione o dell'EFCA, uno Stato membro fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sia stata commessa un'infrazione delle norme della politica comune della pesca o se vi sia il ragionevole sospetto che possa essere stata commessa. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'. 2.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'EFCA, lo Stato membro interpellato svolge le opportune indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all'EFCA. 3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'EFCA, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato, della Commissione o dell'EFCA nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. È fatto loro inoltre divieto di partecipare a perquisizioni domiciliari o a interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono essere in grado di presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali. 4.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato gli fornisce qualsiasi documento o copia autentica in suo possesso che si riferisca a infrazioni delle norme della politica comune della pesca. 5.   Le richieste di informazione e le relative risposte sono effettuate utilizzando il modulo standard di cui all'allegato VIII.
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