Art. 7
Condizioni relative alla marcatura dei pescherecci dell'Unione
In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni relative alla marcatura dei pescherecci dell'Unione
1. Un peschereccio dell'Unione è contrassegnato dal suo nome, se disponibile, e da un identificativo unico della nave (UVI) nel modo seguente:
(a)
la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato e il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o esibiti su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore a contrasto con il fondo su cui sono tracciati;
(b)
per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;
(c)
lo Stato membro di bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS, international radio call sign) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore a contrasto con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;
(d)
i colori a contrasto sono il bianco e il nero;
(e)
le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o esibiti sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, resi illeggibili, coperti o dissimulati.
2. Il numero IMO (International Maritime Organisation, Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1117 (30) del 6 dicembre 2017 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica:
(a)
ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione;
(b)
ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione;
(c)
ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-7