Art. 69 · Comunicazione delle misure di follow-up

Art. 69

Comunicazione delle misure di follow-up

In vigore dal 17 ott 2025
Comunicazione delle misure di follow-up 1.   Ove le autorità nazionali decidano, in risposta a una richiesta di assistenza o in seguito a uno scambio spontaneo di informazioni, di adottare misure di follow-up che possono essere attuate soltanto con l'autorizzazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria, o su sua richiesta, esse comunicano allo Stato membro interessato, alla Commissione o all'EFCA qualsiasi informazione su tali misure che sia correlata all'infrazione delle norme della politica comune della pesca. 2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità amministrativa o giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.
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