Art. 68 · Autorità unica degli Stati membri

Art. 68

Autorità unica degli Stati membri

In vigore dal 17 ott 2025
Autorità unica degli Stati membri L'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ha funzione di ufficio di coordinamento centrale responsabile dell'applicazione del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-68