Art. 65 · Trasmissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

Art. 65

Trasmissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Trasmissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca 1.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD basato sulla norma UN/FLUX P1000-12 per trasmettere alla Commissione i dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui all', paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   I quantitativi di cattura indicati si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, per le catture trasbordate e tenute a bordo dopo il trasbordo è comunicata una stima del quantitativo di catture, con l'indicazione «tenuto a bordo» o «trasbordato». Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il paese di sbarco. 3.   Quando la legislazione dell'Unione prevede che gli stock o le specie siano indicati in diversi rapporti sulle catture con differenti livelli di aggregazione, tali stock o specie sono indicati nel rapporto più dettagliato richiesto.
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