Art. 65
Trasmissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca
In vigore dal 17 ott 2025
Trasmissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca
1. Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD basato sulla norma UN/FLUX P1000-12 per trasmettere alla Commissione i dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui all', paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. I quantitativi di cattura indicati si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, per le catture trasbordate e tenute a bordo dopo il trasbordo è comunicata una stima del quantitativo di catture, con l'indicazione «tenuto a bordo» o «trasbordato». Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il paese di sbarco.
3. Quando la legislazione dell'Unione prevede che gli stock o le specie siano indicati in diversi rapporti sulle catture con differenti livelli di aggregazione, tali stock o specie sono indicati nel rapporto più dettagliato richiesto.
Storico versioni
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