Art. 62 · Scambio di dati relativi alle vendite

Art. 62

Scambio di dati relativi alle vendite

In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati relativi alle vendite 1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che garantiscono lo scambio di dati a norma del presente articolo. 2.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione in carico di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Qualora una prima vendita o assunzione in carico avvenga nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di bandiera, lo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la prima vendita o l'assunzione in carico trasmette senza indugio allo Stato membro di bandiera e alla Commissione, non appena li riceve, i dati delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le note di vendita sono trasmesse anche allo Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca. 4.   Qualora la prima vendita avvenga nel territorio dello Stato membro di bandiera, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati delle note di vendita allo Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca e alla Commissione. 5.   Qualora la prima vendita avvenga al di fuori dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati delle note di vendita alla Commissione. 6.   Qualora un'assunzione in carico avvenga nel territorio dello Stato membro di bandiera o al di fuori dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati della dichiarazione di assunzione in carico alla Commissione. 7.   Su richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la prima vendita o l'assunzione in carico mette i dati delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 3 e 4 a disposizione dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca e della Commissione. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla prima vendita o dall'assunzione in carico, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. 8.   Lo Stato membro di bandiera mette a disposizione della Commissione i dati relativi alle note di vendita e alla dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 5 e 6. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla prima vendita o dall'assunzione in carico, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. 9.   Le richieste di cui al presente articolo sono generate automaticamente e trasmesse senza indugio dallo Stato membro interpellato.
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