Art. 62
Scambio di dati relativi alle vendite
In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati relativi alle vendite
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che garantiscono lo scambio di dati a norma del presente articolo.
2. Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione in carico di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Qualora una prima vendita o assunzione in carico avvenga nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di bandiera, lo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la prima vendita o l'assunzione in carico trasmette senza indugio allo Stato membro di bandiera e alla Commissione, non appena li riceve, i dati delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le note di vendita sono trasmesse anche allo Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca.
4. Qualora la prima vendita avvenga nel territorio dello Stato membro di bandiera, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati delle note di vendita allo Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca e alla Commissione.
5. Qualora la prima vendita avvenga al di fuori dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati delle note di vendita alla Commissione.
6. Qualora un'assunzione in carico avvenga nel territorio dello Stato membro di bandiera o al di fuori dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati della dichiarazione di assunzione in carico alla Commissione.
7. Su richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la prima vendita o l'assunzione in carico mette i dati delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 3 e 4 a disposizione dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro nel cui territorio sono stati sbarcati i prodotti della pesca e della Commissione. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla prima vendita o dall'assunzione in carico, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.
8. Lo Stato membro di bandiera mette a disposizione della Commissione i dati relativi alle note di vendita e alla dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 5 e 6. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla prima vendita o dall'assunzione in carico, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.
9. Le richieste di cui al presente articolo sono generate automaticamente e trasmesse senza indugio dallo Stato membro interpellato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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