Art. 61 · Scambio di dati relativi alle attività di pesca

Art. 61

Scambio di dati relativi alle attività di pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati relativi alle attività di pesca 1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentono lo scambio di dati a norma del presente articolo. 2.   Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «attività di pesca» basato sulla norma UN/FLUX P1000-3 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati del giornale di pesca, delle notifiche preventive, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009, conformemente all'allegato XV del presente regolamento. 3.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio i dati del giornale di pesca, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera, per ogni bordata di pesca a cominciare dall'ultima partenza dal porto, allo Stato membro costiero nelle cui acque sono svolte le attività di pesca e alla Commissione. 4.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera allo Stato membro costiero nel cui porto si sono verificati gli sbarchi o i trasbordi pertinenti e alla Commissione. 5.   Non appena le ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio le notifiche preventive, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera allo Stato membro costiero nel cui porto tali pescherecci intendono entrare, e alla Commissione. 6.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio, per ogni bordata di pesca a cominciare dall'ultima partenza dal porto, i dati del giornale di pesca, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera, i quali operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro di bandiera o al di fuori delle acque dell'Unione e alla Commissione. 7.   Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio i dati della dichiarazione di sbarco o di trasbordo, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera, se lo sbarco o il trasbordo avviene in un porto dello Stato membro di bandiera o di un paese terzo, alla Commissione. 8.   Non appena le ricevono, gli Stati membri di bandiera trasmettono senza indugio alla Commissione le notifiche preventive, incluse eventuali rettifiche, dei pescherecci battenti la loro bandiera che stanno entrando nei loro porti o nel porto di un paese terzo. 9.   Quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro entra nelle acque dell'Unione di un altro Stato membro costiero durante una bordata di pesca, lo Stato membro di bandiera concede allo Stato membro costiero l'accesso a tutti i dati relativi all'attività di pesca e li scambia, come indicato all'articolo 110 e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per l'intera bordata di pesca, dalla partenza fino allo sbarco. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dall'inizio della bordata di pesca, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. 10.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati relativi all'attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera, di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativi all'intera bordata di pesca, dalla partenza fino al completamento dello sbarco. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dall'inizio della bordata di pesca, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. 11.   Lo Stato membro di bandiera di un peschereccio ispezionato da un altro Stato membro in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009 trasmette allo Stato membro che ha eseguito l'ispezione, su richiesta di quest'ultimo, i dati elettronici relativi all'attività di pesca di cui all'articolo 110 e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per la bordata di pesca del peschereccio in corso a decorrere dalla partenza e fino al momento della richiesta. 12.   Le richieste di cui al presente articolo specificano se la risposta debba riportare i dati originali con le rettifiche o soltanto i dati consolidati. La risposta alle richieste è generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro interpellato. 13.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione dispongono di un accesso sicuro, in qualsiasi momento, alle informazioni del proprio giornale di pesca e ai dati della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.
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