Art. 54 · Ambito di applicazione

Art. 54

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 ott 2025
Ambito di applicazione Il presente capo stabilisce le modalità per lo scambio di dati tra Stati membri, e tra gli Stati membri e la Commissione o l'EFCA, di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Comprende inoltre norme per la trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi alle catture e allo sforzo di pesca, di cui all', paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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