Art. 52 · Procedure di convalida

Art. 52

Procedure di convalida

In vigore dal 17 ott 2025
Procedure di convalida 1.   Gli Stati membri applicano, mantengono in vigore, riesaminano le procedure di convalida stabilite dal diritto nazionale e ne garantiscono il rispetto. Tali procedure di convalida comprendono almeno le norme operative di cui al paragrafo 2, da integrare con norme operative aggiuntive basate sulla gestione del rischio, come indicato nel piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida, conformemente all'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Al momento della convalida dei dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti gli Stati membri applicano le norme operative seguenti: (a) è effettuata la verifica automatica di tutti i termini per la trasmissione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al presente regolamento; (b) la convalida dei dati è effettuata per garantire che i dati sulla posizione del peschereccio siano trasmessi al CCP conformemente agli intervalli di tempo specificati all' del regolamento delegato (UE) 2025/1766 (9) e all' del presente regolamento; (c) i dati sulla posizione del peschereccio sono sottoposti a controlli incrociati: (1) con i dati del giornale di pesca per garantire l'esistenza di almeno una registrazione nel giornale di pesca per ogni giorno di calendario in cui un peschereccio è fuori dal porto; (2) con i dati AIS al fine di individuare eventuali discrepanze nell'ubicazione o nell'attività del peschereccio; (d) i dati sulla posizione del peschereccio sono analizzati per determinare quando i pescherecci entrano nelle zone di sforzo di pesca o nelle zone di restrizione della pesca e per identificare i pescherecci la cui velocità e i cui movimenti indicano un possibile coinvolgimento in attività di pesca non autorizzate all'interno della zona di restrizione della pesca; (e) i dati del giornale di pesca relativi alle zone di pesca, allo sforzo di pesca, agli attrezzi da pesca e alle catture sono sottoposti a controlli incrociati con le licenze di pesca e le autorizzazioni di pesca applicabili, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e le altre autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009, al fine di individuare ed esaminare eventuali incongruenze; (f) la dichiarazione di arrivo in porto è sottoposta a un controllo incrociato con le notifiche preventive di arrivo per garantire che, ove richiesto dalla legge, esista una corrispondente notifica preventiva per ciascun arrivo in porto dichiarato; (g) l'ora di trasmissione delle informazioni del giornale di pesca, comprese le eventuali rettifiche, è sottoposta a un controllo incrociato con i dati sulla posizione del peschereccio per verificare che il comandante abbia trasmesso i dati prima dell'entrata in porto o, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, al più tardi durante la permanenza in porto e prima dell'inizio dello sbarco; (h) i dati relativi alle catture per ciascuna specie, compresa la zona geografica pertinente in cui sono state effettuate le catture, registrati nei giornali di pesca e nelle dichiarazioni di sbarco sono sottoposti a controlli incrociati per individuare e accertare eventuali incongruenze nei dati. Ai fini di tale controllo incrociato, la zona geografica pertinente è la zona di cattura, dettagliata almeno al livello richiesto per il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti e dello sforzo di pesca; (i) i dati relativi alle catture per ciascuna specie, compresa la zona geografica pertinente in cui sono state effettuate le catture, registrati nelle dichiarazioni di sbarco nelle note di vendita e, se del caso, nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nei documenti di trasporto sono sottoposti a controlli incrociati per individuare e accertare eventuali incongruenze nei dati. Ai fini di tale controllo incrociato, la zona geografica pertinente è la zona di cattura, dettagliata almeno al livello richiesto dalle norme in materia di rintracciabilità di cui all', paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1224/2009. Quando gli Stati membri utilizzano note di vendita per la dichiarazione delle catture a norma dell', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 la zona di cattura deve soddisfare i dettagli minimi necessari per monitorare l'utilizzo del contingente e lo sforzo di pesca; (j) i dati relativi alle catture per ciascuna specie registrati nei giornali di pesca, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle dichiarazioni di trasbordo sono sottoposti a controlli incrociati per individuare potenziali incongruenze e violazioni dei margini di tolleranza consentiti di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009 e per effettuare le relative indagini; e (k) le dichiarazioni di trasbordo sono sottoposte a controlli incrociati con le autorizzazioni di pesca applicabili per garantire che i pescherecci siano autorizzati a svolgere attività di trasbordo. 3.   Qualora i quantitativi di prodotti della pesca provenienti da un'unica bordata di pesca siano comunicati in più dichiarazioni di sbarco o di trasbordo, o qualora i quantitativi di prodotti della pesca provenienti da un unico sbarco siano comunicati in più note di vendita, documenti di trasporto o dichiarazioni di assunzione in carico, le procedure di convalida di cui al paragrafo 1 ne tengono conto utilizzando qualsiasi numero identificativo unico della bordata di pesca a disposizione. 4.   Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione può elaborare orientamenti tecnici per la convalida dei dati.
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