Art. 51 · Banca dati elettronica ai fini della convalida dei dati

Art. 51

Banca dati elettronica ai fini della convalida dei dati

In vigore dal 17 ott 2025
Banca dati elettronica ai fini della convalida dei dati 1.   La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per la convalida. La banca dati elettronica consente inoltre di elencare, ordinare, filtrare e sfogliare i dati seguenti: (a) la data in cui i dati sono stati ricevuti dalle autorità competenti; (b) la data in cui i dati sono stati inseriti nella banca dati elettronica, se diversa dalla data di cui alla lettera a); (c) la data di eventuali verifiche incrociate e analisi dei dati, se diversa dalla data di cui alle lettere a) o b), conformemente all'articolo 109, paragrafo 1 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 1224/2009; (d) la data in cui sono stati individuati eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti e misure di follow-up, se diversa dalla data di cui alla lettera c), conformemente all'articolo 109, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009; (e) la data e il motivo di eventuali rettifiche dei dati registrati, se diversa dalla data di cui alla lettera d), conformemente all'articolo 109, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e (f) la data di convalida dei dati, conformemente all'articolo 109, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati elettronica sia sicura, regolarmente aggiornata, in grado di adattarsi all'aumento dei volumi di dati e, ove possibile, interoperabile con altri sistemi per facilitare lo scambio e l'integrazione dei dati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti responsabili del funzionamento della banca dati elettronica ricevano la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. 4.   I dati inseriti nella banca dati elettronica sono conservati per almeno tre anni, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezione, verifica, audit o indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. 5.   Qualora i dati non siano automaticamente conservati nella banca dati come previsto all'articolo 109, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri provvedono all'inserimento manuale o alla digitalizzazione entro 20 giorni dalla ricezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-51