Art. 50
Convalida dei dati
In vigore dal 17 ott 2025
Convalida dei dati
1. Ciascuno Stato membro predispone e attua un sistema di convalida dei dati che consenta alle proprie autorità competenti di conformarsi all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Il sistema di convalida dei dati di cui al paragrafo 1 deve soddisfare i requisiti minimi seguenti:
(a)
includere una banca dati elettronica per conservare tutti i dati convalidati e i dati da convalidare;
(b)
prevedere le procedure di convalida di cui all';
(c)
prevedere le procedure di accesso ai dati di cui all'; e
(d)
garantire che tutti i dati conservati nella banca dati elettronica di cui all' del presente regolamento soddisfino le norme in materia di formato, quantità e qualità prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009, comprese quelle in materia di accuratezza, completezza, coerenza e trasmissione tempestiva dei dati.
3. Il sistema di convalida di cui al paragrafo 1 è completamente automatizzato e utilizza algoritmi e altri meccanismi automatici, comprese funzioni di avviso, che consentano alle autorità competenti di individuare tempestivamente incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati e di effettuare rapidamente le relative indagini, conformemente all'articolo 109, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-50