Art. 50 · Convalida dei dati

Art. 50

Convalida dei dati

In vigore dal 17 ott 2025
Convalida dei dati 1.   Ciascuno Stato membro predispone e attua un sistema di convalida dei dati che consenta alle proprie autorità competenti di conformarsi all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Il sistema di convalida dei dati di cui al paragrafo 1 deve soddisfare i requisiti minimi seguenti: (a) includere una banca dati elettronica per conservare tutti i dati convalidati e i dati da convalidare; (b) prevedere le procedure di convalida di cui all'; (c) prevedere le procedure di accesso ai dati di cui all'; e (d) garantire che tutti i dati conservati nella banca dati elettronica di cui all' del presente regolamento soddisfino le norme in materia di formato, quantità e qualità prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009, comprese quelle in materia di accuratezza, completezza, coerenza e trasmissione tempestiva dei dati. 3.   Il sistema di convalida di cui al paragrafo 1 è completamente automatizzato e utilizza algoritmi e altri meccanismi automatici, comprese funzioni di avviso, che consentano alle autorità competenti di individuare tempestivamente incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati e di effettuare rapidamente le relative indagini, conformemente all'articolo 109, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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