Art. 47 · Norme generali per la detrazione dai contingenti e dallo sforzo di pesca per eccesso di utilizzo

Art. 47

Norme generali per la detrazione dai contingenti e dallo sforzo di pesca per eccesso di utilizzo

In vigore dal 17 ott 2025
Norme generali per la detrazione dai contingenti e dallo sforzo di pesca per eccesso di utilizzo Il calcolo relativo al grado di utilizzo eccessivo delle possibilità di pesca si basa sulle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro al termine di ciascun periodo di riferimento. Tale valutazione terrà conto dello scambio di possibilità di pesca a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio o dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei trasferimenti e degli scambi di contingenti con paesi terzi o ORGP. Nel calcolo si tiene conto anche della riattribuzione delle possibilità di pesca disponibili a norma dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009 e della detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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