Art. 42
Rapporti degli ispettori dell'Unione
In vigore dal 17 ott 2025
Rapporti degli ispettori dell'Unione
1. Gli ispettori dell'Unione presentano una sintesi quotidiana delle attività di ispezione, comprendente il nome e il numero identificativo di ogni peschereccio o imbarcazione a bordo ispezionati e il tipo di ispezione compiuta, alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque o nel cui territorio si è svolta l'ispezione o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ispezionato, e all'EFCA.
2. Se nel corso di un'ispezione riscontrano un'infrazione, gli ispettori dell'Unione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico alle autorità competenti dello Stato membro costiero o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e all'EFCA. Tale rapporto di ispezione sintetico riporta almeno la data e il luogo dell'ispezione, l'identificazione della piattaforma di ispezione, l'identificazione dell'obiettivo ispezionato e il tipo di infrazione rilevata.
3. Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli ispettori dell'Unione trasmettono copia del rapporto di ispezione completo, contenente le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato VII, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio o dell'imbarcazione a bordo ispezionati e dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-42