Art. 39 · Adozione e tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione

Art. 39

Adozione e tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione

In vigore dal 17 ott 2025
Adozione e tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione 1.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell' del presente regolamento, l'EFCA redige un elenco degli ispettori dell'Unione, che comprende anche i funzionari dell'EFCA, da presentare alla Commissione per adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   I funzionari inclusi nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all': (a) hanno una solida esperienza in materia di controllo e ispezione della pesca; (b) hanno una conoscenza approfondita della normativa dell'Unione europea in materia di pesca; (c) hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua; (d) sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni; e (e) hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza in mare, se del caso. 3.   Dopo l'adozione dell'elenco iniziale di cui al paragrafo 1, entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri e la Commissione comunicano all'EFCA le eventuali modifiche dell'elenco che desiderano introdurre per l'anno civile successivo. L'EFCA comunica tali modifiche alla Commissione, che aggiorna di conseguenza l'elenco entro il 31 dicembre di ogni anno. A seconda del numero di modifiche ricevute, la Commissione può aggiornare l'elenco a intervalli più brevi. 4.   L'elenco e le relative modifiche vengono pubblicati sul sito web ufficiale dell'EFCA.
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