Art. 34 · Disposizioni generali

Art. 34

Disposizioni generali

In vigore dal 17 ott 2025
Disposizioni generali 1.   Fatte salve le esenzioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 e salvo altrimenti disposto dalle norme della politica comune della pesca, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o le organizzazioni di produttori compilano e trasmettono per via elettronica una nota di vendita conformemente alle prescrizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle istruzioni di cui all'allegato XIX. 2.   Il tipo di presentazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 comprende lo stato di trasformazione di cui all'allegato I, tabella 2, del presente regolamento. 3.   Il prezzo di cui all', paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1224/2009 è indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.
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