Art. 32 · Completamento dello sbarco di prodotti della pesca dopo il trasporto nell'ambito di piani di controllo e programmi di controllo comuni

Art. 32

Completamento dello sbarco di prodotti della pesca dopo il trasporto nell'ambito di piani di controllo e programmi di controllo comuni

In vigore dal 17 ott 2025
Completamento dello sbarco di prodotti della pesca dopo il trasporto nell'ambito di piani di controllo e programmi di controllo comuni Quando i prodotti della pesca sono trasportati dal luogo di sbarco prima di essere pesati conformemente a un piano di controllo o a un programma di controllo comune a norma dell', paragrafo 3, rispettivamente lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo sbarco si considera completato ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, lettere f) e g), dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafi 1 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 solo quando i prodotti della pesca sono stati pesati.
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