Art. 3 · Disposizioni generali

Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 17 ott 2025
Disposizioni generali 1.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nella licenza di pesca, nell'autorizzazione di pesca o nelle altre autorizzazioni da esso rilasciate, gestite e revocate siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca. 2.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede affinché i dati relativi alle licenze di pesca, alle autorizzazioni di pesca e alle altre autorizzazioni da esso rilasciate, gestite e revocate siano conservati in formato elettronico e aggiornati regolarmente. 3.   Le licenze di pesca, le autorizzazioni di pesca e le altre autorizzazioni possono figurare nello stesso documento.
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