Art. 24
Trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio allo Stato membro costiero
In vigore dal 17 ott 2025
Trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio allo Stato membro costiero
1. Il CCP di ciascuno Stato membro di bandiera garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati sulla posizione del peschereccio forniti ai sensi dell' con riguardo ai suoi pescherecci per il periodo in cui si trovano nelle acque dello Stato membro costiero.
2. Lo Stato membro di bandiera concede allo Stato membro costiero, su richiesta, l'accesso a tutti i dati sulla posizione dei pescherecci, come specificato all', per i pescherecci battenti la sua bandiera durante qualsiasi periodo in cui tali pescherecci siano presenti nelle acque dell'Unione dello Stato membro costiero. Tale accesso rimane disponibile per almeno tre anni dalla data di registrazione di ciascuna posizione.
Storico versioni
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