Art. 23
Frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio
In vigore dal 17 ott 2025
Frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio
1. Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, i dispositivi di controllo dei pescherecci trasmettono i dati sulla posizione del peschereccio, comprese le informazioni di cui all', paragrafo 4, al CCP dello Stato membro di bandiera:
(a)
dal 10 gennaio 2026 al 10 luglio 2027, almeno una volta ogni 2 ore, tranne quando le attività di pesca sono condotte all'interno di zone di restrizione della pesca quali definite all', paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1224/2009, anche entro un raggio di 5 miglia nautiche da tali zone, in cui l'intervallo di trasmissione è almeno una volta ogni 30 minuti;
(b)
dal 10 luglio 2027, almeno una volta ogni 30 minuti.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri di bandiera possono:
(a)
imporre ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera di trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio di cui al paragrafo 1 a intervalli più brevi;
(b)
dal 10 luglio 2027, consentire ai pescherecci di trasmettere i dati sulla loro posizione di cui al paragrafo 1 almeno una volta ogni 60 minuti quando il peschereccio:
(a)
svolge operazioni di pesca al di là dei limiti esterni del mare territoriale; e
(b)
non svolge attività di pesca all'interno di zone di restrizione della pesca quali definite all', paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1224/2009, anche entro un raggio di 5 miglia nautiche da tali zone.
3. I dati sulla posizione del peschereccio sono trasmessi:
(a)
mediante connessione satellitare o, ove possibile, tramite una rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente; e
(b)
garantendo la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la non disconoscibilità di tutti i dati trasmessi.
4. Per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano dispositivi mobili di controllo dei pescherecci e che si trovano al di fuori della copertura della rete, i dati sulla posizione dei pescherecci sono registrati agli intervalli specificati ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e trasmessi conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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