Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 ott 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«sfogliara»: un attrezzo quale definito all’, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
(2)
«presentazione»: la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all’allegato I, tabella 1;
(3)
«presentazione collettiva»: una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce;
(4)
«dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD»: oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare il pesce;
(5)
«titolare di una licenza di pesca»: persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca;
(6)
«operatore oggetto di ispezione»: la persona fisica responsabile del peschereccio, del veicolo, del velivolo, dell'hovercraft o dei locali ispezionati o che pratica la pesca senza peschereccio e soggetta a ispezione;
(7)
«altre autorizzazioni»: le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura ai sensi dell'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009;
(8)
«attrezzo fisso»: qualsiasi attrezzo da pesca non trainato o altrimenti mosso nell'acqua da energia umana, animale o meccanica, quali reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti a trappola, reti da posta derivanti, lenze, compresi i palangari, e trappole, comprese le nasse;
(9)
«convalida»: l’esecuzione di controlli incrociati, analisi e verifiche per garantire che i dati siano accurati, completi, coerenti e trasmessi entro i termini di legge;
(10)
«regole operative»: un insieme di regole predefinite utilizzate ai fini della convalida;
(11)
«controllo incrociato»: il confronto di dati provenienti da fonti o serie di dati diverse per individuare e accertare incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati;
(12)
«analisi»: l’esame e la modellizzazione dei dati per individuare e studiare modelli, tendenze o anomalie;
(13)
«verifica»: il controllo e la conferma che i dati sono conformi alle norme per quanto riguarda il formato, la quantità e la qualità;
(14)
«sistema di convalida dei dati»: un sistema elettronico, compresa la banca dati elettronica, per la convalida dei dati;
(15)
«richiesta di assistenza»: una richiesta rivolta da uno Stato membro a un altro, o dalla Commissione o dall'EFCA a uno Stato membro, in merito all'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento, conformemente al principio di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
(16)
«dispositivo di controllo del peschereccio»: un dispositivo di localizzazione, compreso un dispositivo mobile di localizzazione non satellitare, di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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