Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 ott 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «sfogliara»: un attrezzo quale definito all’, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); (2) «presentazione»: la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all’allegato I, tabella 1; (3) «presentazione collettiva»: una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce; (4) «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD»: oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare il pesce; (5) «titolare di una licenza di pesca»: persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca; (6) «operatore oggetto di ispezione»: la persona fisica responsabile del peschereccio, del veicolo, del velivolo, dell'hovercraft o dei locali ispezionati o che pratica la pesca senza peschereccio e soggetta a ispezione; (7) «altre autorizzazioni»: le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura ai sensi dell'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009; (8) «attrezzo fisso»: qualsiasi attrezzo da pesca non trainato o altrimenti mosso nell'acqua da energia umana, animale o meccanica, quali reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti a trappola, reti da posta derivanti, lenze, compresi i palangari, e trappole, comprese le nasse; (9) «convalida»: l’esecuzione di controlli incrociati, analisi e verifiche per garantire che i dati siano accurati, completi, coerenti e trasmessi entro i termini di legge; (10) «regole operative»: un insieme di regole predefinite utilizzate ai fini della convalida; (11) «controllo incrociato»: il confronto di dati provenienti da fonti o serie di dati diverse per individuare e accertare incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati; (12) «analisi»: l’esame e la modellizzazione dei dati per individuare e studiare modelli, tendenze o anomalie; (13) «verifica»: il controllo e la conferma che i dati sono conformi alle norme per quanto riguarda il formato, la quantità e la qualità; (14) «sistema di convalida dei dati»: un sistema elettronico, compresa la banca dati elettronica, per la convalida dei dati; (15) «richiesta di assistenza»: una richiesta rivolta da uno Stato membro a un altro, o dalla Commissione o dall'EFCA a uno Stato membro, in merito all'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento, conformemente al principio di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1224/2009; (16) «dispositivo di controllo del peschereccio»: un dispositivo di localizzazione, compreso un dispositivo mobile di localizzazione non satellitare, di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

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