Art. 14
Norme relative alla marcatura delle boe
In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla marcatura delle boe
1. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano attaccate due boe segnaletiche alle estremità e delle boe segnaletiche intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato V e affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.
2. Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ciascuna boa intermedia espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo della nave da cattura dell'Unione cui appartengono o che utilizzano tali boe, conformemente alle condizioni seguenti:
(a)
le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili; e
(b)
in un colore a contrasto con quello della superficie sulla quale sono esposti.
3. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-14