Art. 14 · Norme relative alla marcatura delle boe

Art. 14

Norme relative alla marcatura delle boe

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla marcatura delle boe 1.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano attaccate due boe segnaletiche alle estremità e delle boe segnaletiche intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato V e affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione. 2.   Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ciascuna boa intermedia espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo della nave da cattura dell'Unione cui appartengono o che utilizzano tali boe, conformemente alle condizioni seguenti: (a) le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili; e (b) in un colore a contrasto con quello della superficie sulla quale sono esposti. 3.   Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili.
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