Art. 13 · Norme relative alle targhette per la marcatura degli attrezzi da pesca

Art. 13

Norme relative alle targhette per la marcatura degli attrezzi da pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alle targhette per la marcatura degli attrezzi da pesca 1.   Le targhette per la marcatura degli attrezzi da pesca soddisfano le condizioni seguenti: (a) sono fatte di materiale resistente; (b) sono saldamente fissate all'attrezzo; (c) sono chiaramente leggibili e identificabili; e (d) non possono essere rimosse, cancellate, alterate, rese illeggibili, coperte o dissimulate. 2.   Nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, gli Stati membri costieri possono autorizzare la marcatura degli attrezzi da pesca con targhette leggibili mediante dispositivi elettronici o altri mezzi equivalenti, a condizione che le loro autorità competenti siano dotate degli strumenti e delle tecnologie necessari per identificare e leggere tali targhette e che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-13