Art. 73 · Coltura di cellule o fermentazione

Art. 73

Coltura di cellule o fermentazione

In vigore dal 17 ott 2025
Coltura di cellule o fermentazione 1.   Qualora sia necessaria l'aggiunta asettica di substrati cellulari, mezzi, tamponi e gas, si utilizzano ove possibile sistemi a ciclo chiuso o confinati. Se l'inoculazione del recipiente iniziale o i successivi trasferimenti o aggiunte (mezzi, tamponi) sono effettuati in recipienti aperti, si introducono controlli e procedure per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. 2.   Se la qualità della sostanza attiva può essere influenzata dalla contaminazione microbica, le manipolazioni mediante recipienti aperti sono effettuate in una cabina di biosicurezza o in un ambiente analogamente controllato. 3.   Il personale indossa indumenti idonei e adotta precauzioni particolari per la manipolazione delle colture. 4.   I parametri operativi critici (ad esempio temperatura, pH, tassi di agitazione, aggiunta di gas, pressione) sono monitorati per garantire la conformità al processo stabilito. Si monitorano anche la crescita cellulare, la vitalità (per la maggior parte dei processi di coltura di cellule) e se del caso la produttività. I parametri critici variano da un processo all'altro e, per la fermentazione classica, potrebbe non essere necessario monitorare alcuni parametri (ad esempio la vitalità cellulare). 5.   Le attrezzature per la coltura di cellule sono pulite e sterilizzate dopo l'uso. A seconda dei casi le attrezzature di fermentazione sono pulite e sanificate o sterilizzate. 6.   Se del caso i mezzi di coltura sono sterilizzati prima dell'uso per proteggere la qualità della sostanza attiva. 7.   Si predispongono procedure adeguate per rilevare la contaminazione e determinare le azioni da intraprendere. Queste procedure comprendono istruzioni sulle modalità per determinare l'impatto della contaminazione sul prodotto, decontaminare l'attrezzatura e renderla nuovamente idonea all'uso nei lotti successivi. Se del caso si identificano gli organismi estranei osservati durante i processi di fermentazione, e se necessario si valuta l'effetto della loro presenza sulla qualità del prodotto. I risultati di tali valutazioni sono presi in considerazione nella destinazione del materiale prodotto. 8.   Si conservano le registrazioni degli eventi di contaminazione. 9.   L'uso di attrezzature condivise (multiprodotto) si basa su una valutazione del rischio, e se del caso può giustificare ulteriori prove dopo la pulizia tra una campagna di prodotto e l'altra per prevenire il rischio di contaminazione crociata.
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