Art. 71
Disposizioni generali
In vigore dal 17 ott 2025
Disposizioni generali
1. Il presente capo si applica alle sostanze attive o ai relativi intermedi fabbricati mediante coltura di cellule o fermentazione con organismi naturali o ricombinanti.
2. Il presente capo si applica a partire dal momento in cui una fiala della banca cellulare è prelevata per essere utilizzata nella fabbricazione di una sostanza attiva o dei relativi intermedi.
3. Per le sostanze attive o gli intermedi fabbricati mediante coltura di cellule o fermentazione, potrebbero rendersi necessari il controllo della carica microbica (bioburden), della contaminazione virale e delle endotossine durante la fabbricazione, nonché il monitoraggio del processo nelle fasi appropriate in funzione della fonte, del metodo di preparazione e dell'uso previsto della sostanza attiva o del relativo intermedio.
4. Si utilizzano attrezzature e controlli ambientali adeguati per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. I criteri di accettazione della qualità ambientale e la frequenza del monitoraggio dipendono dalla fase e dalle condizioni di produzione (sistemi a ciclo aperto, a ciclo chiuso o confinati).
5. I controlli di processo tengono conto:
a)
della manutenzione della banca cellulare di lavoro, se del caso;
b)
della corretta inoculazione ed espansione della coltura;
c)
del controllo dei parametri operativi critici durante la fermentazione o la coltura di cellule;
d)
del monitoraggio del processo di crescita cellulare, della vitalità (per la maggior parte dei processi di coltura di cellule) e della produttività, se del caso;
e)
delle procedure di raccolta e purificazione che rimuovono cellule, detriti cellulari e componenti dei mezzi di coltura, proteggendo nel contempo le sostanze attive o i relativi intermedi dalla contaminazione (in particolare di natura microbiologica) e dalla perdita di qualità;
f)
del monitoraggio dei livelli di carica microbica (bioburden), e se necessario dei livelli di endotossine, nelle fasi appropriate della produzione;
g)
dei problemi di sicurezza virale descritti nella linea guida Q5A (8) del Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), se del caso.
6. Se del caso si dimostra la rimozione dei componenti dei mezzi di coltura, delle proteine delle cellule ospiti, di altre impurezze legate al processo, delle impurezze o dei contaminanti correlati al prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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