Art. 7 · Responsabilità dell'unità produzione

Art. 7

Responsabilità dell'unità produzione

In vigore dal 17 ott 2025
Responsabilità dell'unità produzione Le responsabilità per le attività di produzione sono documentate per iscritto e comprendono almeno gli elementi seguenti: — la preparazione, la verifica, l'approvazione e la distribuzione delle istruzioni per la produzione delle sostanze attive o dei relativi intermedi secondo procedure scritte; — la produzione di sostanze attive e, se del caso, di intermedi conformemente alle istruzioni precedentemente approvate; — la verifica di tutte le registrazioni dei lotti di produzione per accertare che siano state compilate e firmate; — la comunicazione e la valutazione di tutte le deviazioni della produzione, l'indagine sulle deviazioni critiche e la registrazione delle conclusioni; — la pulizia e all'occorrenza la disinfezione dei locali di produzione; — l'esecuzione e la registrazione delle tarature; — la manutenzione dei locali e delle attrezzature e la registrazione delle attività di manutenzione; — la verifica e l'approvazione dei protocolli e delle relazioni di convalida; — la valutazione delle modifiche proposte per i prodotti, i processi o le attrezzature; — lo svolgimento della qualifica di impianti e attrezzature nuovi e modificati.
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