Art. 69 · Studi di stabilità

Art. 69

Studi di stabilità

In vigore dal 17 ott 2025
Studi di stabilità Ogniqualvolta la sostanza attiva o l'intermedio siano riconfezionati in un tipo di contenitore diverso da quello utilizzato originariamente dal fabbricante della sostanza attiva o dell'intermedio, si effettuano studi di stabilità per giustificare le date di scadenza o di ripetizione delle prove assegnate.
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