Art. 47 · Certificati di analisi

Art. 47

Certificati di analisi

In vigore dal 17 ott 2025
Certificati di analisi 1.   Su richiesta si rilasciano certificati di analisi per ciascun lotto di intermedi o sostanze attive. 2.   Il certificato di analisi contiene almeno: a) il nome dell'intermedio o della sostanza attiva, compreso se del caso il relativo grado, b) il numero del lotto, c) la data di rilascio, d) la data di scadenza per gli intermedi o le sostanze attive per cui è prevista una data di scadenza, e) la data di ripetizione delle prove per gli intermedi o le sostanze attive per cui è prevista una data di ripetizione delle prove, f) ogni prova effettuata conformemente ai requisiti compendiali o del cliente, compresi i limiti di accettazione, e se del caso i risultati numerici ottenuti. 3.   I certificati sono datati e firmati dal personale autorizzato dell'unità qualità e comprendono il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante originale. 4.   Se l'analisi è stata effettuata da entità coinvolte nel riconfezionamento e nel riprocessamento, il certificato di analisi comprende il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'entità coinvolta nel riconfezionamento o nel riprocessamento e un riferimento al nome del fabbricante originale. 5.   Qualora siano rilasciati nuovi certificati da o per conto di entità coinvolte nel riconfezionamento o nel riprocessamento, tali certificati includono il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del laboratorio che ha effettuato l'analisi. Contengono inoltre un riferimento al nome e all'indirizzo del fabbricante originale e al certificato del lotto originale, di cui è allegata copia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2154:oj#art-47