Art. 44 · Procedure di distribuzione

Art. 44

Procedure di distribuzione

In vigore dal 17 ott 2025
Procedure di distribuzione 1.   Le sostanze attive e i relativi intermedi sono rilasciati per la distribuzione a terzi solo dopo essere stati rilasciati dall'unità qualità. 2.   Le sostanze attive e i relativi intermedi possono essere trasferiti in quarantena in un'altra unità sotto il controllo del fabbricante se il trasferimento è autorizzato dall'unità qualità e se sono in atto controlli e documentazione adeguati. 3.   Le sostanze attive e i relativi intermedi sono trasportati in modo tale che la qualità non subisca effetti negativi. 4.   Sull'etichetta si indicano le condizioni speciali di trasporto o di conservazione di una sostanza attiva o di un intermedio. 5.   In caso di attività esternalizzate di cui al capo XVI, il fabbricante («committente») garantisce che siano trasmesse all'appaltatore («contraente») informazioni adeguate per l'esecuzione delle attività esternalizzate e che il contraente rispetti le condizioni di trasporto e di conservazione appropriate. 6.   Si predispone un sistema che consenta di tracciare la distribuzione di ciascun lotto di intermedio o sostanza attiva per consentirne il richiamo.
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