Art. 41 · Rilascio e controllo delle etichette

Art. 41

Rilascio e controllo delle etichette

In vigore dal 17 ott 2025
Rilascio e controllo delle etichette 1.   L'accesso alle aree in cui sono conservate le etichette è limitato al personale autorizzato. 2.   Si utilizzano procedure per riconciliare i quantitativi di etichette rilasciate, utilizzate e restituite e per individuare le discrepanze tra il numero di contenitori etichettati e il numero di etichette rilasciate. Tali discrepanze sono oggetto di un'indagine che è approvata dall'unità qualità. 3.   Si distruggono tutte le etichette in eccesso recanti i numeri dei lotti o altro materiale a stampa relativo ai lotti. Le etichette restituite sono riposte e conservate in modo tale da consentire un'identificazione adeguata ed evitare confusioni tra etichette. 4.   Si distruggono le etichette obsolete e scadute e si registra tale smaltimento. 5.   Si controllano i dispositivi di stampa utilizzati per stampare le etichette destinate alle operazioni di confezionamento, per garantire che lo stampaggio sia sempre conforme alle specifiche di stampa della registrazione relativa alla produzione in lotti. 6.   Si esaminano attentamente le etichette stampate rilasciate per un lotto, allo scopo di verificarne l'identità e la conformità alle specifiche contenute nella registrazione principale di produzione. Si documentano i risultati di questo esame. 7.   Nella registrazione relativa alla produzione in lotti si include un'etichetta stampata utilizzata per il lotto in questione.
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