Art. 4
Attuazione di un sistema di gestione della qualità
In vigore dal 17 ott 2025
Attuazione di un sistema di gestione della qualità
1. I fabbricanti dispongono di un sistema generale di gestione della qualità progettato per garantire la qualità delle sostanze attive.
2. La conformità alla buona pratica di fabbricazione e ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio costituisce se del caso una parte essenziale del sistema di gestione della qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2154:oj#art-4