Art. 39
Requisiti generali relativi al confezionamento e all'etichettatura
In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti generali relativi al confezionamento e all'etichettatura
1. Si mettono in atto procedure scritte per descrivere il ricevimento, l'identificazione, la quarantena, il campionamento, l'esame o le prove, il rilascio e la manipolazione dei materiali di confezionamento e di etichettatura.
2. I materiali di confezionamento e di etichettatura sono conformi alle specifiche stabilite. I materiali di confezionamento e di etichettatura non conformi alle specifiche sono respinti per evitarne l'uso in operazioni per le quali non sono adatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2154:oj#art-39