Art. 39 · Requisiti generali relativi al confezionamento e all'etichettatura

Art. 39

Requisiti generali relativi al confezionamento e all'etichettatura

In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti generali relativi al confezionamento e all'etichettatura 1.   Si mettono in atto procedure scritte per descrivere il ricevimento, l'identificazione, la quarantena, il campionamento, l'esame o le prove, il rilascio e la manipolazione dei materiali di confezionamento e di etichettatura. 2.   I materiali di confezionamento e di etichettatura sono conformi alle specifiche stabilite. I materiali di confezionamento e di etichettatura non conformi alle specifiche sono respinti per evitarne l'uso in operazioni per le quali non sono adatti.
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