Art. 23
Registrazioni relative alla pulizia, alla manutenzione e all'uso delle attrezzature
In vigore dal 17 ott 2025
Registrazioni relative alla pulizia, alla manutenzione e all'uso delle attrezzature
1. Si conservano le registrazioni relative all'uso, alla pulizia, alla sanificazione, alla sterilizzazione e alla manutenzione delle attrezzature principali. Tali registrazioni comprendono:
a)
la data e se del caso l'ora,
b)
il prodotto e il numero di lotto di ciascun lotto lavorato nell'attrezzatura,
c)
la persona che ha eseguito la pulizia e la manutenzione.
2. La registrazione di singole attrezzature non è necessaria per le attrezzature destinate alla fabbricazione di una sola sostanza attiva o del relativo intermedio, a condizione che i lotti si susseguano in una sequenza tracciabile.
3. Le registrazioni relative all'uso, alla pulizia, alla sanificazione o alla sterilizzazione e alla manutenzione delle attrezzature principali possono far parte della registrazione del lotto o essere tenute separatamente.
Storico versioni
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