Art. 23 · Registrazioni relative alla pulizia, alla manutenzione e all'uso delle attrezzature

Art. 23

Registrazioni relative alla pulizia, alla manutenzione e all'uso delle attrezzature

In vigore dal 17 ott 2025
Registrazioni relative alla pulizia, alla manutenzione e all'uso delle attrezzature 1.   Si conservano le registrazioni relative all'uso, alla pulizia, alla sanificazione, alla sterilizzazione e alla manutenzione delle attrezzature principali. Tali registrazioni comprendono: a) la data e se del caso l'ora, b) il prodotto e il numero di lotto di ciascun lotto lavorato nell'attrezzatura, c) la persona che ha eseguito la pulizia e la manutenzione. 2.   La registrazione di singole attrezzature non è necessaria per le attrezzature destinate alla fabbricazione di una sola sostanza attiva o del relativo intermedio, a condizione che i lotti si susseguano in una sequenza tracciabile. 3.   Le registrazioni relative all'uso, alla pulizia, alla sanificazione o alla sterilizzazione e alla manutenzione delle attrezzature principali possono far parte della registrazione del lotto o essere tenute separatamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2154:oj#art-23