Art. 16
Sanificazione e manutenzione
In vigore dal 17 ott 2025
Sanificazione e manutenzione
1. Si stabiliscono procedure scritte che attribuiscano la responsabilità della sanificazione e definiscano programmi, metodi, attrezzature e materiali da utilizzare per la pulizia degli edifici e dei locali.
2. Si stabiliscono procedure scritte per l'uso di rodenticidi, insetticidi, fungicidi, agenti fumiganti, detergenti e agenti sanificanti idonei a prevenire la contaminazione di attrezzature, materie prime, materiali di confezionamento o di etichettatura, sostanze attive o relativi intermedi.
Storico versioni
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